Codice del Consumo – Difetto di conformità del bene venduto – Sussidiarietà della disciplina codicistica della vendita – Termini per la denunzia e onere della prova.
Art. 1469-bis Cod. Civ. – Artt. 142 e 132 Codice del Consumo.
Decidendo la controversia insorta tra una concessionaria ed un consumatore, che aveva acquistato un’automobile usata rivelatasi poi difettosa, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 13148 del 30 giugno 2020) ha enunciato due principi di diritto.
Con il primo viene confermata la sussidiarietà della disciplina della compravendita di cui al codice civile rispetto a quella – prevalente – ricavabile dal codice del consumo. Nell’attuale assetto normativo della disciplina della compravendita, sostiene la Corte, il legislatore ha espresso una chiara preferenza per la normativa a carattere speciale di cui al codice del consumo, rivestendo la disciplina di cui al codice civile un carattere solo sussidiario.
L’argomento si fonda sul combinato disposto di cui agli articoli 135, comma 2° del codice del consumo (D.Lvo n. 206 del 2005) – secondo cui le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita si applicano per quanto non previsto nel titolo terzo della disciplina speciale – e 1469-bis c.c., che circoscrive l’applicabilità delle norme codicistiche ai contratti del consumatore solo ove non derogate dal codice del consumo.
Sussistendone i presupposti, quindi, la disciplina del consumatore va sempre applicata dal giudice, per soddisfare quella prospettiva di maggior tutela cui è preordinato l’intero codice del consumo.
Questo il principio di diritto enunciato dalla Cassazione: “In tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (artt. 128 e ss.), potendosi applicare la disciplina del codice civile in materia di compravendita solo per quanto non previsto dalla norma speciale, attesa la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale ed il conseguente ruolo “sussidiario” assegnato alla disciplina codicistica”.
Il secondo principio di diritto concerne la ripartizione dell’onere della prova sul difetto di conformità del prodotto venduto e viene enucleato sulla base del combinato disposto di cui agli articoli 129 e ss. cod. cons.
In particolare, poiché l’articolo 132, comma 3°, cod. cons. pone una presunzione a favore del consumatore secondo la quale: “salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro 6 mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”, se la denunzia è tempestiva (2 mesi dalla scoperta a pena di decadenza), la garanzia di conformità è ancora valida (2 anni dalla consegna), ed il vizio si sia manifestato entro i 6 mesi dalla consegna, è onere del venditore provare di aver consegnato un bene privo di difetti di conformità.
In tema di prova non si applica, quindi, anche per il ruolo sussidiario di cui s’è detto sopra, la disciplina codicistica di cui all’articolo 2697 c.c., ma la presunzione iuris tantum di cui all’articolo 132 cod. cons.
Ne deriva che: “Si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, sicché è onere del consumatore allegare la sussistenza del vizio, gravando sulla controparte l’onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall’art. 2697 c.c.”.
Lecco, 28 agosto 2020
Avv. Fabio Brusadelli