Comunione dei beni – Accessione

Comunione dei beni – Accessione – Onere della prova – articoli 177 e 934 Codice Civile.  

Due coniugi in regime di comunione dei beni hanno fatto costruire, sul terreno di proprietà del marito, una villa destinata ad abitazione familiare.

Opera l’istituto dell’accessione, regolato dall’articolo 934 c.c., per cui il coniuge proprietario esclusivo del suolo acquista la proprietà dell’immobile realizzato su di esso.

In seguito alla separazione la moglie agisce in giudizio per conseguire dall’ex coniuge la metà delle somme impiegate per i materiali e la manodopera, asserendo di aver partecipato economicamente alla spesa, pur senza fornire adeguata prova. Ritenendo applicabile l’articolo 177 c.c. in tema di acquisti in comunione, dovendosi ricondurre la costruzione ad un acquisto fatto insieme ed in costanza di matrimonio, confidava nell’automatismo di cui alla citata norma.

La Cassazione, con ordinanza n. 28258 del 18 settembre 2019, ha chiarito che la disciplina dell’accessione e quella della comunione operano su due piani distinti. L’acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario, senza la necessità di un’apposita manifestazione di volontà; viceversa, gli acquisti in regime di comunione avvengono a titolo derivativo ed hanno una genesi di natura contrattuale.

Tale distinzione, in uno col consolidato principio giurisprudenziale per cui in caso di accessione la tutela del coniuge non proprietario del suolo opera non sul piano del diritto reale ma sul piano obbligatorio, dando luogo ad un diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione (Cass. SS.UU. n. 651/1996 e Cass.  n. 15450/1966) implica che per far valere il proprio diritto di credito il coniuge non proprietario non può sottrarsi in alcun modo ai principi regolanti l’onere della prova.

La moglie aveva quindi titolo per ripetere dall’ex marito le somme spese, ma solo assolvendo all’onere della prova di aver fornito il proprio sostegno economico contribuendo alla spesa (così anche Cass. n. 16670/2013).

Lecco, 24 gennaio 2020

Avv. Fabio Brusadelli