Danno cagionato da animali

Danno cagionato da animali – Tutela delle condizioni di lavoro – Valutazione della prova – Nesso di causalità – Spese giudiziali.

La recente ordinanza n. 30519, resa dalla Terza Sezione della Cassazione Civile il 22 novembre 2019, affronta temi interessanti.

La domestica di due coniugi abruzzesi s’era infortunata cadendo da una scala a pioli nel mentre provvedeva alla pulizia di una finestra. La caduta, a suo dire, era conseguenza dello spavento provocato dall’aggressione da parte del cane dei datori di lavoro.

Soccombente in primo ed in secondo grado, la ricorrente insisteva in Cassazione onde fosse accolta la propria domanda ex articolo 2052 c.c. (danno cagionato da animali) o, in via alternativa, ex articolo 2087 c.c. (responsabilità del datore di lavoro).

La Corte ha ribadito che la valutazione delle prove effettuata dal giudice di prime cure non è censurabile, a meno che si concreti in vizio assoluto di motivazione o errore percettivo.

Tribunale e Corte d’Appello avevano rigettato la domanda per insufficienza di prove, non risultando chiara dall’esame dell’unico testimone la dinamica dell’incidente e quindi non essendo stato provato il nesso di causalità.

Motivi di rito hanno invece condotto al rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità dei datori di lavoro: correttamente, secondo la Corte, il giudice dell’appello ha ritenuto tardiva la domanda proposta in via alternativa, poiché solo adombrata in primo grado e non formulata in modo esplicito. Non basta, quindi, la generica descrizione nell’atto introduttivo del rapporto di lavoro in occasione del quale l’infortunio s’è verificato, occorrendo esplicita richiesta per un diverso titolo rispetto a quello da omessa custodia dell’animale.

Da ultimo la Corte s’è pronunciata anche in tema di spese, ribadendo l’ormai consolidato orientamento secondo il quale il soccombente è tenuto al pagamento anche delle spese del terzo chiamato (in questo caso l’assicurazione dei proprietari del cane) quando l’azione promossa ha giustificato la chiamata del terzo in garanzia e pur se l’attore non abbia formulato alcuna domanda diretta nei confronti del terzo.   

Avv. Fabio Brusadelli