Decreto Liquidità – Nuovo periodo di sospensione delle udienze e dei termini.

D.Lgs n. 23 dell’8 aprile 2020 – Articolo 36 – Rinvio dei termini di sospensione.

Il Decreto Liquidità è intervenuto anche in tema di sospensione delle udienze e dei termini processuali.

Proviamo a mettere ordine nei vari interventi che si sono succeduti con estrema rapidità a far data dai primi di marzo per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza epidemiologica nel settore giustizia.

Anche su “sollecitazione” del Consiglio Nazionale Forense, che aveva immediatamente proclamato l’astensione dalle udienze sino all’adozione di misure volte a contenere il rischio di contagio, si erano mossi per primi i singoli Uffici Giudiziari.

Poco più di un mese fa, l’8 marzo, il D.L. n. 11/2020 aveva istituito un “periodo cuscinetto” disponendo il rinvio d’ufficio delle udienze già fissate tra il 9 ed il 22 marzo. Tale disciplina, già commentata in un precedente articolo di questo sito, lasciava adito a qualche dubbio in ordine alla sorte dei termini processuali per quelle cause che non dovevano essere trattate all’interno di quella finestra temporale.

Successivamente, con il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, il “periodo cuscinetto” è stato ampliato sino al 15 aprile 2020, imponendo il rinvio delle udienze a data successiva rispetto a tale scadenza e chiarendo che nel medesimo intervallo temporale è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto.

Il Tribunale di Lecco, con decreto n. 2076 pubblicato anche in questo sito, ha prontamente recepito le disposizioni del D.L. n. 18, prevedendo che i rinvii fossero di regola fissati dai singoli Magistrati a data successiva al 31 maggio.

Il Decreto Liquidità, all’articolo 36, dispone ora:

  1. la sospensione dei termini processuali ed il rinvio delle udienze (già fissate per il 15 aprile) è prorogata all’11 maggio 2020;
  2. di conseguenza è differito al 12 maggio (e dovrebbe concludersi entro il 30 giugno) il termine iniziale del periodo entro il quale i capi degli Uffici Giudiziari dovranno adottare specifiche misure organizzative volte a contrastare l’emergenza epidemiologica;
  3. la proroga dei termini di sospensione per il compimento degli atti è di carattere generale (vale quindi anche per i termini di impugnazione) e si estende, per quanto compatibile, anche ai procedimenti di mediazione, negoziazione assistita e ADR.

Limitatamente al settore civile, quindi, fatto salvo il normale svolgimento delle udienze nelle cause elencate nel comma 3° dell’articolo 83 del D.L. n. 18, a meno di nuove proroghe dettate dallo sviluppo della crisi, i termini ricominceranno a decorrere dal 12 maggio e si può ipotizzare una ripresa delle udienze per fine maggio/inizio giugno, per lo più con modalità telematiche quando la presenza sia limitata ai difensori ed alle parti.

Lecco, 10 aprile 2020

Avv. Fabio Brusadelli