Lesione del decoro architettonico dell’edificio – Canoni di interpretazione del regolamento condominiale contrattuale – artt. 1120 e 1138 Codice Civile.
La Cassazione torna ad occuparsi dei temi in oggetto, con la recentissima ordinanza n. 9957 del 27 maggio 2020.
Due i temi principali affrontati dagli ermellini: la definizione del concetto di alterazione del decoro architettonico di un edificio – evocata dall’articolo 1120 c.c. in tema di innovazioni vietate in Condominio e da molti regolamenti condominiali – ed i criteri ermeneutici cui il giudice deve attenersi nell’interpretazione di un regolamento condominiale di natura contrattuale.
Sul primo punto viene confermato l’orientamento, ormai consolidato, di cui alle sentenze nn. 17102/2018, 1076/2005 e 14455/2009. Costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata (art. 1120 c.c.), non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull’aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l’edificio. L’alterazione di tale decoro è integrata, quindi, da qualunque intervento che alteri in modo visibile e significativo la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono all’edificio una sua propria specifica identità.
Quanto all’interpretazione di norme del regolamento contrattuale, la Corte afferma che essa non può essere effettuata, come nella sentenza impugnata, alla luce di una delibera assembleare che pure aveva autorizzato le opere, giacché la delibera non può costituire l’unico parametro interpretativo per l’individuazione della volontà dei condomini già espressa nel regolamento, né la delibera attinente ad innovazioni incidenti sul decoro architettonico è idonea a modificare il regolamento.
Nel caso specifico, poiché il regolamento contrattuale conteneva l’espresso divieto di realizzare opere lesive del decoro architettonico (artt. 1120 e 1138 c.c.), un comportamento successivo quale quello espresso con delibera assembleare (peraltro non all’unanimità) non può sostituire i tradizionali canoni ermeneutici ai quali il giudice si deve attenere nell’interpretare il regolamento: interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 c.c.), volontà e intenzioni delle parti contraenti (art. 1362 c.c.) e dato letterale.
Lecco, 26 giugno 2020
Avv. Fabio Brusadelli