Mediazione delegata in tempo di Corona Virus

Mediazione delegata in tempo di Corona Virus – l’iniziativa dei Tribunali di Firenze e di Perugia – Articolo 5, comma 2°, D.Lvo n. 28 del 2010

Leggiamo su Il Sole 24 Ore di oggi che i Tribunali di Firenze e di Perugia hanno elaborato due modelli di ordinanza, messi a disposizione dei magistrati, per l’implementazione dell’istituto della cosiddetta mediazione delegata (ex art. 5, comma 2°, D.Lvo n. 28/2010) al fine di sfruttare al meglio i mesi in cui il processo non potrebbe comunque proseguire a causa dell’emergenza sanitaria in corso.

La sospensione delle udienze, si sa, ha aggravato la già difficile situazione in cui versano quasi tutti gli Uffici Giudiziari, con rinvii delle udienze, nei processi civili, anche al 2021.

L’intento dei due Tribunali è quello di valorizzare il più possibile l’istituto della mediazione delegata, invitando i Giudici a procedere in tal senso, affinché i mesi durante i quali il processo non avrebbe sviluppi siano utilizzati dalle parti per la ricerca di un accordo amichevole. Ciò, come emerge dal testo dei modelli, in linea con i doveri di solidarietà che devono essere esercitati in particolar modo in questo periodo di crisi.

Iniziativa interessante e di evidente utilità sia per le parti – che potrebbero raggiungere un risultato in tempi più brevi – sia per l’intero sistema – per l’intrinseca portata deflattiva.

Considerate tuttavia le conseguenze del mancato esperimento della mediazione delegata (improcedibilità della domanda) ed i suoi costi, che sebbene contenuti si sovrapporrebbero a quelli che la parte già deve sostenere per aver introdotto la domanda giudiziale, sarebbe bene a nostro avviso che i giudici valutino attentamente caso per caso e non utilizzino questo strumento aprioristicamente solo per…riempire tempi morti.

Non va dimenticato, difatti, che il legislatore nel disciplinare la mediazione delegata ha previsto espressamente che essa possa (e non debba) essere disposta valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti (art. 5, comma 2).

Lecco, 15 giugno 2020                                    

Avv. Fabio Brusadelli