Mediazione immobiliare – Obblighi del mediatore

Mediazione immobiliare – Obblighi del mediatore – Diritto al compenso – Articolo 1579 codice civile.

Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso, recita l’articolo 1759 del codice civile.

Di recente la seconda sezione della Cassazione, con ordinanza n. 784 del 16 gennaio 2020, ha rimarcato la centralità di tale disposizione nel rapporto tra il mediatore e le parti, ritenendo che l’eventuale sua violazione si riverberi anche sul diritto al compenso.

Richiamando precedenti arresti (Cass. 16.7.2010 n. 16623), la Corte ha stabilito che il mediatore – pur non essendo tenuto a svolgere particolari indagini di natura tecnico-giuridica – è purtuttavia gravato dall’obbligo di comunicare le circostanze a lui note che potrebbero influire sull’affare, quali l’assenza di pesi o gravami sull’immobile o la regolarità urbanistica, con la comune diligenza richiesta in relazione al tipo di prestazione svolta.

Qualora il mediatore infranga tale regola di condotta, è configurabile una sua responsabilità per i danni causati al cliente, sino a legittimare la risoluzione per inadempimento e la restituzione della provvigione percepita.

Per bene e fedelmente assolvere il proprio incarico, e per legittimare il diritto alla provvigione, al mediatore è quindi richiesta la particolare diligenza imposta dall’articolo 1159 c.c.

Lecco, 21 febbraio 2020

Avv. Fabio Brusadelli