Le Sezioni Unite chiariscono che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione cade sul convenuto opposto.

(Cass. Civ. Sez. Un. 18 settembre 2020 n. 19596).

La terza sezione civile della Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di massima di particolare importanza: chi, tra opponente ed opposto nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, sia tenuto a promuovere la procedura di mediazione obbligatoria.

L’articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 non lo chiarisce e la massima resa dalla Cassazione con  sentenza n. 24629 del 3 dicembre 2015 – secondo la quale tale onere verte in capo all’opponente – è stata disattesa da numerosi Tribunali italiani ed ampiamente confutata in dottrina. La questione non è di poco conto, giacché ben diverse sono le conseguenze dell’inerzia di una parte piuttosto che dell’altra: improcedibilità dell’opposizione con definitività ed irrevocabilità del decreto ingiuntivo, oppure improcedibilità dell’opposizione con revoca del decreto opposto.

Ritengono le Sezioni Unite, esplicitando argomenti di carattere testuale, logico e sistematico, che l’orientamento espresso nel 2015 non possa essere condiviso e debba invece stabilirsi che l’onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia a carico del creditore opposto.

Partendo dal dato normativo, vengono analizzate le norme del D.Lgs n. 28/2010 a partire dall’articolo 4, secondo il quale la parte che attiva la mediazione ne debba specificare l’oggetto e debba dedurre le ragioni della pretesa. Non si può quindi ritenere che sia l’opponente – cioè il debitore che si limita a reagire all’iniziativa del creditore – a dover indicare le ragioni di una pretesa che non è la sua. Anche l’articolo 5, comma 1-bis, il quale dispone che “chi intende esercitare in giudizio un’azione” è tenuto ad esperire il procedimento di mediazione, non può che far riferimento, secondo le Sezioni Unite, all’attore, che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo è il creditore opposto (attore in senso sostanziale).  Infine, gli effetti interruttivi della prescrizione e impeditivi della decadenza, di cui all’articolo 5, comma 6°, in quanto favorevoli all’attore, dovrebbero logicamente essere il frutto di una sua iniziativa, e non di quella della controparte. Dal dato normativo e letterale le Sezioni Unite traggono quindi una prima conclusione, e cioè che le tre norme sopra richiamate sono univoche nel senso che l’onere di attivarsi per promuovere la mediazione debba essere posto a carico del creditore/convenuto opposto.

Le ragioni di ordine logico-sistematico sono così riassumibili: nel giudizio di opposizione, sciolto il nodo della provvisoria esecuzione, non ha più rilievo che il contraddittorio sia differito, e dunque appare più conforme al sistema che le parti riprendano ciascuna la propria posizione e che sia il creditore (attore in senso sostanziale, ma convenuto-opposto in senso formale) ad introdurre la mediazione. Ancora, l’articolo 647 c.p.c. detta un’ipotesi di “inerzia sanzionata”  a carico dell’opponente, facendo derivare l’esecutorietà del decreto (“sanzione”) alla mancata opposizione o alla mancata costituzione dell’opponente. Sarebbe quindi un’illogica forzatura ritenere che la medesima conseguenza si possa produrre allorquando l’opponente si sia comunque attivato promuovendo il giudizio di opposizione e si sia costituito.

Da ultimo, le Sezioni Unite analizzano la questione sotto il profilo dell’armonia con il dettato costituzionale. Porre l’onere a carico dell’opponente, che ha già manifestato la sua intenzione di ricorrere all’azione giudiziaria, e sanzionare la sua inerzia nel dare avvio ad un procedimento che giurisdizionale non è (la mediazione) con l’irrevocabilità del decreto ingiuntivo, avvicina la fattispecie a quella “giurisdizione condizionata” già fatta oggetto di censura da parte della Corte Costituzionale.

All’esito di queste osservazioni, le Sezioni Unite hanno quindi formulato il seguente principio di diritto: “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo

Lecco, 9 dicembre 2020

Avv. Fabio Brusadelli