Obbligo di pagamento dell’IMU su immobile in comodato assegnato all’ex coniuge – Comodato – Imposizione in capo all’utilizzatore
La Commissione Tributaria Regionale di Bologna, con recente pronuncia del 10 gennaio 2020, ha chiarito che l’obbligo di pagamento dell’IMU su un immobile assegnato in sede di separazione o divorzio grava esclusivamente sull’assegnatario, benché di proprietà di terzi e non dell’ex coniuge.
Nel caso specifico l’abitazione coniugale era di proprietà dei genitori dell’ex marito, i quali l’hanno concessa in comodato d’uso gratuito al figlio affinché vi abitasse con la moglie. Dopo la separazione e l’assegnazione alla moglie, il Comune di Forlì, peraltro disattendendo le circolari del MEF, aveva richiesto il pagamento anche ai genitori-proprietari.
Riteneva il Comune che l’articolo 4, comma 12 quinques del D.L. n. 16/2012 convertito in L. n. 44/2012 – secondo il quale ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta in sede di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione – non fosse interpretabile estensivamente e quindi non fosse applicabile al caso in cui l’immobile risultasse di proprietà non già dell’ex coniuge, ma di terzi.
La Commissione Tributaria, ripercorrendo anche l’iter logico seguito da Cass. n. 11416/2019, ha ritenuto invece che la norma in discorso possa interpretarsi estensivamente, non trattandosi di norma tributaria disciplinante un’ipotesi di agevolazione o esenzione, e che l’imposizione debba ricadere in capo all’utilizzatore.
Ne deriva che anche qualora la casa coniugale sia stata concessa in comodato da terzi, e successivamente assegnata in sede di separazione o divorzio, onerato dal pagamento dell’IMU è il coniuge cui venga assegnata e non già il proprietario.
Lecco, 18 febbraio 2020
Avv. Fabio Brusadelli