Pegno di quote di s.r.l.

Pegno di quote di s.r.l.  – modalità costitutive del diritto – iscrizione nel registro imprese – art. 2806 c.c.  

La Corte di Cassazione, sezione prima civile, ha affrontato il tema delle modalità costitutive del diritto di pegno su quote di una società a responsabilità limitata nell’ordinanza n. 31051 del 27 novembre 2019.

La fattispecie concreta concerneva l’individuazione del dies a quo per il periodo “sospetto” ai fini di una revocatoria ex art. 67, comma 2°, L. Fall.

Il ricorrente argomentava nel senso che il semestre doveva computarsi a far data dalla scrittura privata autenticata, avente data certa, in quanto opponibile ai terzi (ivi incluso il curatore fallimentare) ed in quanto idonea ad attuare il diritto di pegno sulle quote ex art. 2787, comma 3° c.c.

Osserva invece la Corte, rigettando il ricorso: il tema degli atti costitutivi di un diritto di pegno avente ad oggetto quote di s.r.l. non si esaurisce nella norma di cui all’articolo 2787, comma 3° c.c., che concerne il solo profilo della prelazione. Occorre partire, invece, dal disposto di cui all’articolo 2806 c.c., secondo il quale “il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi”, per la diversa qualificazione della quota di s.r.l. quale bene mobile immateriale, non capace di possesso.

Il rinvio effettuato dall’articolo 2806 c.c. alle forme richieste per il trasferimento del diritto non va inteso, secondo la Cassazione, con riferimento all’efficacia inter partes del trasferimento (basato sul semplice consenso nel caso di quote di s.r.l.) bensì alla sua efficacia nei confronti dei terzi (arg. ex art. 2786 e 2800 c.c.).

Ne deriva che deve farsi applicazione dell’articolo 2470 c.c., in tema di efficacia e pubblicità dell’atto di trasferimento delle partecipazioni. Non ci si può, tuttavia, fermare al dato letterale come emerge dai commi 1° e 2° della norma in discorso, ma occorre bilanciarne il contenuto con quanto dettato nel comma 3° e nel successivo articolo 2741 c.c., che hanno riguardo all’iscrizione nel registro delle imprese.

La conseguenza è che ai fini dell’efficacia del trasferimento nei confronti della società, la formalità rilevante è la vera e propria iscrizione nel registro delle imprese, non il mero deposito dell’atto di trasferimento. Da cui il seguente principio di diritto: “la costituzione del pegno delle quote di società a responsabilità limitata è soggetta al disposto della norma dell’articolo 2806 c.c., sicché il diritto di pegno risulta costituito con l’iscrizione del relativo atto nel registro delle imprese”.

Lecco, 10 gennaio 2020

Avv. Fabio Brusadelli