Il preventivo è prova del danno ? Si, se non fatto oggetto di contestazione specifica ai sensi dell’articolo 167 c.p.c.

(Cass. Civ. Sez. VI, Ordinanza del 3.12.2020 n. 27624).

La Sesta Sezione Civile della Cassazione, con la pronuncia in commento, esamina il tema del valore probatorio di un preventivo ai fini della determinazione dell’ammontare del danno patito.

In un contenzioso tra un’azienda, proprietaria di un furgone che aveva subito gravi danni nel passaggio sotto un ponte, ed il Comune che non aveva segnalato l’altezza  del ponte impedendo al conducente di adeguatamente valutare lo spazio disponibile, l’ente convenuto si era difeso  in primo grado concentrandosi esclusivamente sull’assenza di responsabilità.

Quanto all’ammontare del danno, il Comune non aveva sollevato specifiche contestazioni sul preventivo allegato dall’attrice, limitandosi ad affermare che la richiesta risarcitoria era eccessiva.

Condannato dal Tribunale a risarcire il danno in misura di poco inferiore a quanto indicato nel preventivo, il Comune era riuscito ad ottenere la riforma della sentenza in appello, proprio in punto di mancata prova dell’ammontare del danno.

La Cassazione ha invece accolto il ricorso dell’azienda, ritenendo che essa risultasse esonerata dall’onere di provare il fatto non contestato ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 115 e 167 c.p.c.

Questo il ragionamento seguito dagli Ermellini: se il preventivo possiede i requisiti minimi essenziali per essere considerato un documento in senso formale e giuridico, va considerato al parti di tutti gli altri documenti ai fini della valutazione della sua efficacia probatoria. Non sfugge, quindi, al principio dettato dall’articolo 167 c.p.c., per il quale il convenuto deve prendere posizione in maniere specifica e non limitarsi ad una generica contestazione. Qualora il convenuto in primo grado ometta di contestare l’allegazione di parte avversaria (quantunque si tratti solo di un preventivo) ciò comporta un’acquiescenza che non può poi essere messa in discussione in appello.

Anche al cospetto di un preventivo, dunque, il convenuto ha l’onere di contestazione specifica.

Lecco, 9 marzo 2021  

Avv. Fabio Brusadelli