Esecuzioni – Recupero crediti

Esecuzioni – Recupero crediti – Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare – art. 492 bis Cod. Proc. Civ.

Recentemente gli avvocati dello Studio Legale Brusadelli hanno dato impulso ad un procedimento di ricerca con modalità telematiche di beni da pignorare, ai sensi degli articoli 492-bis c.p.c. e 155-quater e quinquies disp.att.ne c.p.c.

Si tratta di un nuovo istituto volto a rendere più efficace l’espropriazione, in vigore ormai da qualche anno ma non ancora pienamente attuato e che non tutti utilizzano.

Il creditore che sia munito di un titolo (esempio: una sentenza di condanna al pagamento) può, tramite il proprio avvocato, chiedere al Presidente del Tribunale del luogo di residenza del debitore di essere autorizzato a ricercare, con modalità telematiche, l’esistenza di beni o crediti da pignorare.

Il Presidente, o un Giudice da lui delegato, verificata la regolarità e legittimità della richiesta, autorizza. Fin qui tutto liscio ma, come spesso accade nel nostro bel paese, non proprio tutto è come deve essere. Ciò perché la norma prevede anche che il soggetto autorizzato a compiere la ricerca sia l’ufficiale giudiziario, il quale, mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni, può acquisire tutte le informazioni rilevanti per individuare beni di proprietà del debitore o crediti da espropriare. In particolare la norma cita l’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e le banche dati degli enti previdenziali. Purtroppo però lo Stato non ha fornito agli ufficiali giudiziari gli strumenti informatici necessari e quindi loro (incolpevoli) non ci possono aiutare e noi avvocati dobbiamo in qualche modo arrangiarci. Per fortuna il lungimirante legislatore ha previsto questa possibilità ed ha inserito, dopo l’articolo 155 quater disp. att.ne c.p.c. –  sostanzialmente inapplicabile per la mancata copertura finanziaria di cui sopra – un successivo articolo 155 quinquies. Tale norma consente agli avvocati muniti di autorizzazione di ottenere dai gestori delle banche dati (sostanzialmente Agenzia Entrate ed INPS) le informazioni necessarie… “quando le strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario non sono funzionanti”(!).

E così, una volta ottenuto il decreto autorizzativo dal Tribunale di Lecco abbiamo trasmesso tutta la documentazione necessaria ad INPS tramite PEC.

L’istanza è stata riscontrata positivamente ed in tempi decisamente brevi dall’istituto pensionistico: 10 giorni.

Il nostro debitore è risultato titolare di pensione i cui estremi ci sono stati comunicati consentendoci di proseguire con gli atti esecutivi e recuperare il credito.

Il legislatore ha istituito quindi di uno strumento sicuramente utile, che tuttavia potrebbe essere decisamente migliorato ove solo il sistema giustizia venisse finalmente dotato di adeguati strumenti e risorse finanziarie.

Avv. Giulia Brusadelli

Avv. Fabio Brusadelli