I soci di s.r.l. cancellata dal registro imprese non rispondono dei debiti sociali, se non nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione.

Estinzione della società – Art. 2495, comma 2°, codice civile – Azione revocatoria fallimentare – Responsabilità dei soci – Mancata prova della distribuzione dell’attivo – Non sussiste.

La sezione fallimentare del Tribunale di Roma, con recentissima sentenza (n. 6074 del 14 aprile 2020), s’è pronunciata in ordina alla revocabilità di pagamenti effettuati nel periodo sospetto a società cessata ed estinta in conseguenza della cancellazione dal registro delle imprese.

Una società per azioni in Amministrazione Straordinaria aveva convenuto in giudizio i due soci ed il liquidatore di una s.r.l. cancellata dal registro affinché fossero dichiarati inefficaci nei suoi confronti due pagamenti effettuati nel periodo sospetto (revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2°, L.Fall.).

Il Tribunale, pur ritenendo pacificamente sussistente la legittimazione passiva dei soci e del liquidatore sulla scorta del più recente orientamento giurisprudenziale (Cass., ord. 16.1.2019, n. 897; Cass. 7.4.2017 n. 9094), ha rigettato la domanda.

Ai sensi dell’articolo 2495, comma 2°, c.c. i soci di società estinta rispondono dei debiti sociali non soddisfatti solo fino a concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e i liquidatori solo se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa.

Il Tribunale di Roma richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. Civ. Sez. Un. 12.3.2013 n. 6070) secondo la quale “qualora dall’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali”, ma accerta come i soci non avessero percepito quote dell’attivo sociale e come il liquidatore avesse tempestivamente redatto il bilancio finale di liquidazione.

In punto prova, il Tribunale ricorda che in base alla regola generale posta dall’articolo 2697 c.c. incombe sul creditore che agisce in giudizio l’onere di provare l’eventuale distribuzione dell’attivo e la riscossione delle quote dello stesso da parte dei soci nei cui confronti è esperita l’azione.

Lecco, 1 maggio 2020


Avv. Fabio Brusadelli